IMU Che cos’è?
La nuova IMU
A decorrere dall’anno 2020 nasce la nuova IMU, che comprende l’imposta municipale unica e la TASI e abolisce la IUC (imposta Unica Comunale), ad eccezione della tassa sui rifiuti TARI.
La “nuova” imposta, disciplinata dalla legge di Bilancio 2020, si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Scopo dell’’unificazione di IMU e TASI è la semplificazione, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo una duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti.
Chi la paga?
L’IMU interessa i possessori di immobili – terreni e fabbricati – che deriva loro da un diritto reale (proprietà, diritto di abitazione e/o diritto d’uso).
Ai fini IMU è assimilato ad un diritto reale “l’uso” dell’ex casa coniugale concesso dal giudice al coniuge separato e/o divorziato, a condizione che questo vi dimori abitualmente e abbia nella casa la sua residenza.
Dal 2014 l’abitazione principale e le relative pertinenze non pagano l’IMU (Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Quando si paga?
L’imu si paga in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Come si paga?
Quanto si paga?
- posseduta da anziani e disabili residenti in istituti di cura o di ricovero
- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non siano state affittate.
Ci sono obblighi dichiarativi?
Ogni comune può stabilire modalità diverse di dichiarazione.
La regola generale prevede che queste dichiarazioni siano presentate tutte le volte che vengono modificati i criteri di calcolo per le imposte di riferimento (ad esempio, quando l’inquilino cessa di abitare un immobile).
I termini di presentazione sono fissati al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi che hanno generato l’obbligo di presentazione della dichiarazione.