Legge 104

Legge 104

Legge 104

Per i lavoratori dipendenti che devono  seguire i propri familiari in età avanzata o disabili  esiste la legge 104/92 c.d. (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che prevede la possibilità di usufruire di permessi retribuiti  di assenza dal posto di lavoro. 

La legge 104  del 1992  puo essere utilizzata anche dagli stessi lavoratori disabili per cure , visite o riposi aggiuntivi.  Sono previste  tre modalità diverse:

  • 3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in ore ( 2 ore di permesso  se orario di lavoro pari o superiore a 6 ore ovvero 1 ora di permesso  se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese).
  • 2 anni di congedo  straordinario nell’intero arco della vita lavorativa, che può anche  essere richiesto in modalità frazionata, 
  • il prolungamento del congedo parentale per figli disabili con la durata massima di 3 anni, da fruire come  2 ore di permesso giornaliero indennizzato, oppure  di 3 giorni mensili di permesso retribuito,  sino al compimento del dodicesimo anno d’età del bambino)

I permessi giornalieri o frazionati e il congedo straordinario danno diritto alla retribuzione piena, a carico dell’Inps ma anticipata dal datore di lavoro che poi compensa tramite   credito contributivo  nel Flusso Uniemens.

Il prolungamento del congedo parentale invece gode di una indennità pari al 30% dello stipendio.

Legge 104 1002 chi ha diritto

Le categorie  di soggetti per i quali si ha diritto alle agevolazioni della legge 104/1992  sono le seguenti:

– figli con disabilità grave sia naturali che adottivi

– Partner: Rientrano in questa categoria non solo il marito o la moglie regolarmente coniugati ma anche i componenti delle unioni civili e le convivenze di fatto (stabilito dalla Corte costituzionale per tutelare il diritto della persona disabile -sentenza n. 213 del 23 settembre 2016)

– Familiari, fino al 2° grado di parentela o  fino al 3° grado nel caso in cui i genitori o il partner della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni di età o siano loro stessi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti.

– i portatori di handicap (minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata e progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione  o integrazione nel mondo del lavoro, che sia motivo di svantaggio sociale e emarginazione);

– coloro ai quali è riconosciuta una disabilità grave che, in base all’art.3, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata anche all’età, e che dunque renda necessaria l’assistenza permanente, continuativa e totale.

Va specificato che per il familiare con situazione di disabilità grave  deve essere riconosciuta la situazione di gravita da parte della apposita  commissione della ASL con la presenza di un medico dell’Inps .

Inoltre i permessi sono garantiti solo se il soggetto non usufruisce  del ricovero a tempo pieno presso ospedali o strutture sanitarie  private, che offrano assistenza sanitaria continuativa . 

I giorni  di permesso restano computabili nella maturazione della quattordicesima e delle ferie. Fa eccezione solo il caso del godimento contestuale  del congedo parentale.

Chi puo fare domanda per i permessi  legge 104?  Possono presentare domanda all’Inps per ottenere il riconoscimento dei permessi normati dalla  legge 104 :

  • i lavoratori dipendenti (full time e part time) pubblici e privati di imprese dello Stato, di Enti pubblici e Enti locali privatizzati.
  • coloro che rientrano nelle categorie previste per le prestazioni di maternità presso l’INPS, compresi genitori lavoratori dipendenti con figli in situazione di disabilità grave, con modalità differenti a seconda che i bambini abbiano più o meno di 3 anni.

Restano  dunque esclusi dalla possibilità di fruire della legge 104:

  • lavoratori autonomi, collaboratori parasubordinati
  • lavoratori a domicilio;
  • addetti ai lavori domestici e familiari, 
  • lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata.

Legge 104: i contributi previdenziali

Dal punto di vista del trattamento fiscale e previdenziale queste giornate godono  del riconoscimento automatico dei  contributi  da parte dell’INPS,  utile sia al diritto che alla misura della pensione. 

Ciò vuol dire che contributi relativi ai giorni di permesso con legge 104  risultano utili:

  • sia per il conteggio del periodo lavorativo ai fini dell’ accesso alla pensione
  • sia per il calcolo  dell’assegno pensionistico.

Nel caso che da un controllo dell’estratto contributivo  ci si renda conto che non sono stati conteggiati , si puo fare richiesta  direttamente all’INPS territoriale  della propria zona.

Altri benefici connessi alla disabilità riconsicuta ex legge 104/1992 sono i seguenti :

  • Scelta della sede di lavoro

Il lavoratore portatore di handicap grave secondo la Legge 104-1992 , o che assiste un parente nella medesima condizione, ha il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, salvo l’esistenza di ragioni contrarie motivate dall’azienda.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, coloro che sono in possesso di  un’invalidità superiore a 2/3 hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

  • Rifiuto al trasferimento

Il portatore di handicap grave, o il lavoratore che assiste un familiare nella stessa condizione, non può essere trasferito in altra sede contro la sua volontà, a prescindere dall’esistenza di ragioni motivate dall’azienda (diritto soggettivo in capo al dipendente).

  • Rifiuto di lavoro notturno

Il lavoratore beneficiario di Legge 104-92, oppure che assiste o ha a proprio carico un soggetto beneficiario della Legge 104-92, non può essere adibito al lavoro notturno contro la sua volontà.

  • Rifiuto di lavoro festivo

I portatori di handicap grave secondo la Legge 104-92 , nonché i familiari conviventi che li assistono, possono legittimamente rifiutarsi di lavorare la domenica e nei festivi.

  • Scelta del Part Time

Grazie ad una recente modifica legislativa, i titolari di legge 104-92 hanno il diritto di preferenza nella richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time.

Legge 53 2000

Altri permessi per i lavoratori dipendenti:

I permessi legge 104 non vanno confusi con :

  • i permessi e il congedo per gravi motivi personali o familiari previsto dalla legge 53 2000. Per questo tipo di  congedo per gravi motivi familiari, il dipendente conserva il posto di lavoro ma  non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo per gravi motivi non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Al lavoratore è però consentito di procedere al riscatto del periodo mediante il versamento dei relativi contributi.
  • il  permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno  ( legge 53 2000)  in caso di decesso o di documentata grave infermità  di un congiunto e nello specifico:

1) del coniuge, anche legalmente separato,
2) di un parente entro il secondo grado, anche non convivente ovvero
3) di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore stesso.

In via generale  questi  giorni di permesso retribuitodevono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o d all’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Il contratto collettivo di lavoro di categoria puo prevedere anche un numero diverso di giorni o diverse modalità di fruizione

Permessi Legge 104: cumulabilità

Non è possibile fruire del congedo straordinario e dei  permessi art. 33 legge 104/92, per lo stesso disabile nelle stesse giornate, i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse (circ. n. 53/2008);

l prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

E’ compatibile la fruizione dei permessi orari l. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a  3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio.

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell’art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

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